(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36  del
                           31 luglio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge. 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), ed  il  titolo  VI  dello
Statuto; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali ed attuazione della legge 7 aprile 2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  n.
32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014); 
  Vista la legge regionale 18 giugno 2019, n. 34  (Politiche  per  la
montagna ed interventi per la valorizzazione dei  territori  montani.
Modifiche alla legge regionale n. 68/2011); 
  Visto il parere favorevole del  consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 16 luglio 2019; 
  Considerato quanto segue: 
    1) e' opportuno  modificare  la  disciplina  delle  verifiche  di
effettivita'  delle  funzioni  esercitate  dalle  unioni  di  comuni,
ampliandone la portata  ed  estendendo  i  casi  nei  quali  essa  e'
rilevante per la concessione dei contributi; 
    2) e' opportuno modificare la disciplina  della  concessione  dei
contributi  alle  unioni  di  comuni   prevedendo,   fermo   restando
l'ampliamento  dei  casi  di  verifica  di  effettivita',  specifiche
premialita' in favore  delle  unioni  di  comuni  che  esercitano  un
maggior numero di  funzioni  rilevanti  e  la  definizione  di  nuovi
indicatori di efficienza  delle  unioni;  in  tale  contesto,  appare
altresi' opportuno  ampliare  le  possibilita'  di  intervento  delle
unioni nella promozione dei servizi di prossimita'; 
    3)  e'  necessario,  relativamente  al  Fondo  regionale  per  la
montagna, fare riferimento alla strategia per le aree interne di cui: 
      a) all'accordo di partenariato sulla programmazione  dei  Fondi
strutturali e di investimento europei per  il  periodo  2014  -  2020
approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 dalla  Commissione
europea del 29 ottobre 2014, e modificato con decisione di esecuzione
C(2018) 598 della  Commissione  europea  dell'8  febbraio  2018,  che
prevede tra le strategie  orizzontali  quella  denominata  «Strategia
nazionale  per  lo  sviluppo  delle  aree  interne  del  Paese»   con
l'obiettivo ultimo dell'inversione e del miglioramento delle tendenze
demografiche: riduzione dell'emigrazione da queste  aree,  attrazione
di nuovi residenti, ripresa delle nascite; 
      b) alla deliberazione del consiglio regionale 15 gennaio  2019,
n. 2 (Sostituzione dell'Allegato 1ª alla deliberazione consiliare  18
dicembre 2018, n. 109 «Nota di aggiornamento al documento di economia
e finanza regionale DEFR») con la quale  si  e'  ritenuto  necessario
rafforzare, gia' a partire dal 2019, la concentrazione di  interventi
e di risorse in tutti i comuni che hanno risposto alla manifestazione
di interesse finalizzata all'individuazione dell'area progetto per la
sperimentazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle  aree
interne; 
    4) e' necessario modificare l'Allegato A della legge regionale n.
68/2011, per rendere coerenti gli ambiti di  dimensione  territoriale
adeguata alle nuove zone distretto, prevedendo la possibilita' che la
giunta regionale, su richiesta  della  maggioranza  dei  sindaci  dei
comuni, possa anche unificare gli ambiti, e modificare  l'Allegato  B
della legge medesima,  ampliando  le  possibilita'  di  aggiornamento
dell'elenco dei comuni montani, in particolare a seguito di fusione o
incorporazione di comuni o di modifica di confini o di  denominazione
dei comuni montani; 
    5) e' necessario, per effetto del riordino delle funzioni di  cui
alla legge regionale  n.  22/2015,  aggiornare  la  disciplina  delle
risorse destinate  alle  unioni  operanti  nel  territorio  delle  ex
comunita' montane, distinguendo le risorse attribuibili a  titolo  di
contributo per  le  spese  di  funzionamento  degli  enti  da  quelle
attribuibili a titolo di svolgimento delle funzioni di  forestazione;
in tale contesto, e' necessario anche indicare in allegato alla legge
regionale n. 68/2011 le unioni interessate a dette misure  e,  per  i
contributi per le spese di funzionamento, le quote ad esse spettanti; 
    6)  e'  necessario  introdurre  nell'ordinamento  una   specifica
disciplina  dell'esercizio  del  potere  sostitutivo  della  Regione,
quando questo e' volto, come  nel  caso  dell'art.  2,  comma  3  del
decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione  della  delega
in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' «SCIA»,  a
norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015,  n.  124),  a  garantire
l'adempimento di obblighi di pubblicazione di atti o modulistica  sui
siti istituzionali degli enti locali; 
    7) e' opportuno ridefinire il  contenuto  delle  relazioni  della
giunta regionale al  consiglio  regionale  su  aspetti  rilevanti  di
attuazione della legge regionale n. 68/2011, al fine  di  evidenziare
compiutamente i  provvedimenti  adottati  e  le  politiche  regionali
svolte in favore dell'associazionismo e dei piccoli comuni; 
    8) in occasione delle modifiche alla legge regionale n.  68/2011,
e' opportuno confermare espressamente la potesta' riconosciuta  dallo
Statuto  alla  giunta  regionale,  ai  comuni  e  agli  elettori,  di
presentare proposte di  legge  di  fusione  di  comuni,  al  fine  di
evidenziare che quanto previsto dall'art.  62  della  legge  medesima
costituisce  solo  una  esplicazione  della  potesta'  della   giunta
regionale; 
    9) in relazione alle modifiche che si apportano  alla  disciplina
della concessione delle  risorse  per  l'esercizio,  da  parte  delle
unioni, delle funzioni di forestazione, e' necessario riallineare  la
connessa disciplina prevista dalla legge regionale n. 22/2015; 
    10) in relazione alle modifiche che si apportano alla  disciplina
della concessione dei contributi alle unioni  per  l'esercizio  delle
funzioni di  cui  all'art.  90,  comma  1,  lettera  b)  della  legge
regionale  n.  68/2011,  e'  opportuno  prevedere  infine,  in  norma
transitoria, i casi di esclusione delle verifiche di effettivita' per
l'anno 2019; 
    11) al fine di consentire l'immediato esercizio delle funzioni la
cui disciplina e' oggetto delle  presenti  modifiche,  e'  necessario
disporre  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   giorno
successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  della
Regione Toscana; 
 
                               Approva 
 
la presente legge: 
                               Art. 1 
 
Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche  all'art.  9
                  della legge regionale n. 68/2011 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie  locali),  le
parole: «il certificato al bilancio di previsione ed  il  certificato
di  conto  di  bilancio  approvati   annualmente,   nonche',»,   sono
soppresse. 
  2. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale
n. 68/2011, sono abrogate. 
  3. Il comma 2 dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  68/2011,  e'
abrogato. 
  4. Al comma 3 dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  68/2011,  le
parole: «possono altresi' essere modificati», sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono stabiliti».